3. Testo unico ambientale
• Il testo unico (capo quarto) costituisce il
quadro di riferimento per tutta la
normativa italiana sui rifiuti.
• In particolare norma tutto quanto
riguarda il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti
4. Ripartiamo dal “Decreto Ronchi”
D.Lvo 5.02.97, n. 22
Attuazione delle direttive CE n. 91/156
sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi
e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio
Gestione rifiutiGestione
risorse
5. Riformato dal D.Lgs. 152/2006
D.lgs 03.04.06
n. 152
Norme in materia ambientale
TESTO UNICO ambientale
6. PARTE QUARTA
Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati
TITOLO I: Gestione dei
rifiuti
7. Art.177 (Campo d'applicazione)
Il presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti, e la bonifica dei siti inquinati anche in
attuazione delle direttive comunitarie sui
rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli
usati, sulle batterie esauste…e sui rifiuti
contenenti amianto, fatte salve
disposizioni specifiche particolari o
complementari, conformi ai principi di cui
alla parte quarta del presente
decreto, adottate in attuazione di direttive
comunitarie che disciplinano la gestione di
determinate categorie di rifiuti.
8. D. Lgs 152/06
• Art. 178. (Finalità). 1. La gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse ed è
disciplinata dalla parte quarta del presente
decreto al fine di assicurare un’elevata
protezione dell’ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei
rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero
recare pregiudizio all’ambiente …
9. D. Lgs 152/06
Art. 179. (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti). 1. Le pubbliche
amministrazioni adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie
attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la
prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei
rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più
razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire … ad incrementare la quantità
o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
10. D. Lgs 152/06
Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti). 1. Al fine di
promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all’art.
179, riguardano in particolare:
a) La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni
di informazione e di sensibilizzazione del consumatori, …..;
b) la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità
e le competenze tecniche in materia di prevenzione della
produzione di rifiuti
c) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati
alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità
dei rifiuti.
11. Il “Testo Unico ambientale”
D.Lvo 152/2006
RIPRENDE I PRINCIPI DEL DECRETO RONCHI
Principio base: GESTIONE
Classificazione dei rifiuti (Art. 184)
Urbani Speciali:
non pericolosi non pericolosi
pericolosi pericolosi
12. TESTO UNICO AMBIENTALE
Gestione dei rifiuti
Fasi (art.183, lett d):
• raccolta
• trasporto
• recupero o smaltimento
• controllo
13. Il “Testo Unico”:
nozione di GESTIONE
• Art. 183 - 1
Ai fini del presente decreto si intende
per:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonchè il controllo delle
discariche e degli impianti di
smaltimento dopo la chiusura;
14. Nozione di gestione…
• La nozione di gestione dei rifiuti è un
concetto onnicomprensivo delle pur
sempre diverse ed autonome fasi della
raccolta, trasporto, smaltimento e recupero.
In tale prospettiva ricomprende anche la
“gestione post-operativa” di una
discarica, in un ottica di garanzia dello
smaltimento “sicuro”.
(Cass. Pen. 16.12.04, n. 48402)
15. Definizione di rifiuto
Art. 183 a)
qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate
nell’Allegato A alla parte quarta
del presente decreto e di cui il
detentore si disfi o abbia
deciso o abbia l’obbligo di
disfarsi
16. Recupero / Smaltimento
SMALTIMENTO: è l’eliminazione del
rifiuto
RECUPERO: è la trasformazione del
rifiuto in materia prima secondaria o
energia
17. Classificazione dei rifiuti speciali
I rifiuti speciali si dividono in:
- pericolosi: hanno almeno una
caratteristica di pericolo (p.e.
tossicità, infiammabilità, ecc.)
- non pericolosi: non hanno alcuna
caratteristica di pericolosità
18. CER rifiuti pericolosi
• I CER di rifiuti pericolosi sono individuati
da un asterisco
• Esempio:
• 05 01 06 *: fanghi oleosi prodotti dalla
manutenzione di impianti e apparecc.
19. Art. 193 (trasporto rifiuti)
Formulario
p.to 4
Il formulario può essere evitato quando:
• Il rifiuto è conferito direttamente al
servizio pubblico (p.e. cassonetto)
• Il trasporto è effettuato dal produttore
in modo occasionale e saltuario, per i
rifiuti non pericolosi o pericolosi (per
questi ultimi in quantità che non
eccedono i 30 kg o lt).
20. Classificazione dei rifiuti (Art. 184)
I rifiuti si dividono in:
- Rifiuti urbani: quelli prodotti dalle attività domestiche (scarti di
cucina, imballaggi, elettrodomestici usati, ecc.)
- Rifiuti speciali:
a) attività agricole e agro-industriali
b) attività di demolizione, costruzione, ..
c) attività di lavorazione industriale
d) attività di lavorazione artigianale
e) attività commerciale
f) attività di servizio
……….
21. Confronto con D.Lgs. 22/97 (Ronchi)
RIFIUTI SPECIALI
Ai sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali:
Rifiuti da attività agricole e agro industriali
Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
Rifiuti da lavorazioni industriali
Rifiuti da lavorazioni artigianali
Rifiuti da attività commerciali
Rifiuti da attività di servizio
Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
Rifiuti derivanti da attività sanitarie
I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
22. Codice CER
• Il codice CER è un codice di 6 cifre che
individua il rifiuto.
• Il CER è valido nell’ambito della
Comunità europea
• I CER di rifiuti pericolosi sono individuati
da un asterisco
23. CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)
primi due numeri categoria o attività
che genera i rifiuti
secondi due numeri processo produttivo
che genera il rifiuto
terzi numeri identificano il
singolo rifiuto
Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE
e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:
1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)
2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco
3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano
concentrazioni limite predefinite
24. CAPITOLI DELL’ELENCO
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché
dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da
agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e
pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per
stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento
di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa ……..
25. RIFIUTI URBANI
Ai sensi dell’art.184 comma 2 sono urbani:
Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione
Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani
per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g
Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree
pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua
Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree
cimiteriali
Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati
26. ALLEGATI
Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a)
Categorie di rifiuti
Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g)
Operazioni di smaltimento
Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h)
Operazioni di recupero
Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4)
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
27. ALLEGATI
Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1)
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3)
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la
recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi
Allegato G
Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro
natura o all'attività che li ha prodotti
Allegato H
Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali
rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I
Allegato I
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
28. Esempi di smaltimento
• D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
• D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es.
biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei
suoli)
• D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei
rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o
faglie geologiche naturali)
• D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o
di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
• D5 Messa in discarica specialmente allestita
(ad es. sistematizzazione in alveoli stagni
separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e
dall'ambiente)
29. Esempi di recupero
• R1 Utilizzazione principale come combustibile
o come altro mezzo per produrre energia
• R2 Rigenerazione / recupero di solventi
• R3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche
non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni compostaggio e altre trasformazioni
biologiche)
• R4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti
metallici
• R5 Riciclo / recupero di altre sostanze
inorganiche
• R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
30. • Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come
pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso.
Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".
Voci • In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono
"specchio" concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più
delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir.
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
(si veda box successivo)
31. H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11
(le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di
pericolo):
•Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione
2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).
•Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati
nelle voci "specchio".
•Si procede così:
Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di
rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella
direttiva 67/548/CEE;
Caratteristiche
Individuare la relativa classificazione di pericolosità;
di pericolo A)
Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti
alla stessa categoria di pericolo;
Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di
pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione
2000/532/CE (1).
Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.
•Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in
una voce "specchio".
•Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).
(si veda box successivo)
32. H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14
•Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si
Caratteristiche
prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono
di pericolo B) pericolosi a prescindere dai valori delle CL.
In pratica, vige solo il criterio dell’origine
•L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso
dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso
anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro
può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso"
non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto
Casi classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo.
Eccezionali •Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed
opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto
classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti
nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di
fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti
l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
33. LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
punto di infiammabilità < o = 55 C,
una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in
concentrazione totale > o = 0,1%,
una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale
> o = 3%,
una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale
> o = 25%,
una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione
totale > o = 1%,
una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione
totale > o = 5%,
una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione
totale > o = 10%,
una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in
concentrazione totale > o = 20%,
34. LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in
concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in
concentrazione > o = 1%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o =
0,5%,
una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o =
5%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata
come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come
R40 in concentrazione > o = 1%.
35. Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono
stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso:
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
Esplosivo
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma
H1 o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
Comburente
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto
H2 se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o
H3 Infettivo ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri
organismi viventi
36. CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
sostanze e preparati:
Facilmente liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i
infiammabile liquidi estremamente infiammabili), o
che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
H3-A solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a
consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di
accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a
pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria
umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
Infiammabile
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a
H3-B 21 C e < o pari a 55 C;
37. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
Irritante
sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
H4 immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può
provocare una reazione infiammatoria
Nocivo
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H5 cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
Tossico
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto
tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H6 cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o
cronici e anche la morte
38. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H7 Cancerogeno cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza
Corrosivo
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono
H8 esercitare su di essi un'azione distruttiva
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H10 Teratogeno cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o
aumentarne la frequenza
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H11 Mutageno cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la
frequenza
39. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un
H12
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare
origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio
H13
ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
caratteristiche sopra elencate
Ecotossico
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi
H14 immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
40. RIFIUTO
SMALTIMENTO
RIFIUTO
art.183 lettera a
RICICLAGGIO
41. SMALTIMENTO RICICLAGGIO
RIFIUTO
ETICHETTATURA SMALTIMENTO
per rifiuti pericolosi tramite ditta
autorizzata
DEPOSITO
TEMPORANEO
art. 183 comma 1 FORMULARIO
lettera m
registrazione nel
Registro c/s dei
rifiuti stoccati entro Registrazione nel
10 giorni registro c/s dei rifiuti
dalla produzione entro 10 gg dallo
scarico del rifiuto
42. CER 2002
SCHEDA DEL RIFIUTO
130802
pericoloso
130802 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA MECCANICA
QUANTITA’: 200 Kg
CLASSI DI PERICOLOSITA’:
43. RIFIUTO CER 130802 RIFIUTI PERICOLOSI
asporto a tre mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc
1 volta all’anno
Smaltimento
tramite ditta
autorizzata
Formulario
Registrazione entro
10 gg nel registro Registrazione nel registro c/s
carico/scarico rifiuti
dei rifiuti smaltiti entro 10 gg
dallo scarico
44. CER 2002
SCHEDA DEL RIFIUTO
160213
pericoloso
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
1602 ELETTRONICHE
apparecchiature fuori uso, contenenti
160213 componenti pericolosi diversi da quelli
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
45. CER 160213 RIFIUTI PERICOLOSI
RIFIUTO asporto a tre mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc
1 volta all’anno
Smaltimento
tramite ditta
autorizzata
Formulario
Registrazione di
carico entro 10 gg
dalla produzione Registrazione nel registro c/s
nel registro dei rifiuti smaltiti entro 10 gg
carico/scarico rifiuti
dallo scarico
46. CER 2002
SCHEDA DEL RIFIUTO
170405
Non pericoloso
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
17 DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI)
1704 METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)
170405 ferro e acciaio
47. Procedure semplificate di recupero
Dm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002")
Il rifiuto individuato dal codice 170405
può essere sottoposto alla seguente procedura
semplificata di recupero:
RECUPERO DI MATERIA
(Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di
materia dai rifiuti non pericolosi")
Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai
3.1 cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici
100299 e 120199.
48. RIFIUTO CER 17 04 05 RIFIUTI NON PERICOLOSI
asporto a tre mesi oppure
ai 20mc, se non supera 20mc
1 volta all’anno
Smaltimento
tramite ditta
autorizzata
Formulario
Registrazione entro
10 gg dalla
produzione nel
registro Registrazione nel registro c/s
carico/scarico rifiuti dei rifiuti smaltiti entro 10 gg
dallo scarico
49. CER 2002
SCHEDA DEL RIFIUTO
180106
pericoloso
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO
O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI
18 CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO
DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO
RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A
1801 DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE
NEGLI ESSERI UMANI
Sostanze chimiche pericolose o contenenti
180106 prodotti pericolosi
50. REGISTRO CARICO-SCARICO
Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/06: art. 190 p.to 6 si definisce che i
registri vanno gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa
sui registri IVA - non vanno vidimati dall’ufficio del registro).
NOVITA’ 2008
D.Lgs. 16/01/08 n. 4: introduce al p.to 6 l’obbligo della vidimazione
presso le CCIAA territorialmente competenti
•il p.to 6 bis (D.Lgs. N. 4/2008) prevede la possibilità per le attività di
gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di utilizzare i
registri IVA di acquisto e di vendita
51. REGISTRO CARICO-SCARICO
I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione
Non esiste termine per i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica (alla chiusura della discarica devono essere consegnati
all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione)
Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la
tenuta dei registri:
o presso la propria sede produttiva (P.to 3);
o presso le associazioni di categoria (fino a 2 t/anno per Rifiuti
Pericolosi - 10 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi) (P.to 4)
Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli
oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità
superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico
registro degli oli usati.
59. Registro di carico e scarico
•i soggetti individuati nell’art.
190, comma 3, del T.U. ambientale
(raccolta e trasporto, commercianti e
intermediari, recupero e
smaltimento, produttori di rifiuti
pericolosi e non) hanno l’obbligo di
tenere il registro di carico e scarico
60. Registro di carico e scarico
• le annotazioni sul registro devono
essere fatte:
a) per i produttori, almeno entro 10 giorni
lavorativi dalla produzione del rifiuto e
dallo scarico del medesimo
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e
il trasporto, almeno entro 10 giorni
lavorativi dalla effettuazione del trasporto
61. Registro di carico e scarico
a) per i commercianti e gli
intermediari, almeno entro una 10
giorni lavorativi dalla effettuazione
della transazione relativa
b) per i soggetti che effettuano le
operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi
dalla presa in carico dei rifiuti
62. Registro di carico e scarico
• i registri sono tenuti presso ogni
impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di
smaltimento di rifiuti nonché presso la
sede delle imprese che effettuano
attività di raccolta e trasporto, e presso
la sede dei commercianti e degli
intermediari
63. Registro di carico e scarico
• i soggetti la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le 10 tonnellate di
rifiuti non pericolosi ed 2 tonnellate di
rifiuti pericolosi, possono adempiere
all’obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le organizzazioni di categoria
interessate
64. Registro di carico e scarico
• i registri, integrati con i formulari relativi
al trasporto dei rifiuti, devono essere
conservati per cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione
65. Registro di carico e scarico
• il registro dovrà avere fogli numerati e
vidimati dalle CCIAA territorialmente
competenti
• Sulla prima pagina del registro si
individuano:
– i dati identificativi della ditta
– l’attività svolta (produzione, …)
– tipo di attività
66. Registro di carico e scarico
• annotare carico o scarico rifiuto
• data annotazione
• numero progressivo di riferimento
• codice CER (catalogo europeo rifiuto)
• stato fisico (1,2,3,4)
67. Registro di carico e scarico
• classi di pericolo
• destinazione del rifiuto:
– smaltimento “D…”
– recupero “R…”
• quantità del rifiuto
• luogo di produzione
68. Registro di carico e scarico
• nel caso di scarico del rifiuto, si
inseriscono tutte le caratteristiche del
rifiuto come per il carico, ed inoltre:
– il numero del formulario di identificazione
– la data di emissione dello stesso
– il numero, o i numeri, di riferimento
dell’operazione di carico del rifiuto
69. Registro di carico e scarico
• le informazioni contenute nel registro
sono rese in qualunque momento
all’autorità di controllo che ne fa
richiesta
70. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
Con D.M. 1451998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha
approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato
agli uffici delle Agenzie delle Entrate, o dalle CCIAA o dagli uffici
regionali o provinciali competenti, e va annotato sul registro IVA-acquisti
della ditta. La vidimazione è gratuita (Art. 193, co. 6 lett. b)
Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il
"Formulario di identificazione".
Può essere emesso da uno di questi soggetti:
PRODUTTORE
DETENTORE
TRASPORTATORE
71. INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO
4 formulario di
COPIE identificazione
serie e N. S/12
N. Registro 21
formulario di
Produttoreidentificazione
ROSSIserie e N. S/12
Trasportatore Registro 21
N. formulario di
VERDI Produttoreidentificazione
destinatario ROSSI serie e N. S/12
Trasportatore Registro 21
N. formulario di
VERDI Produttore identificazione
destinatario ROSSIserie e N.s/12
TrasportatoreRegistro 21
N.
VERDI Produttore
destinatario ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
72. formulario di
Registro di carico scarico identificazione
serie e N.s/12
scarico X N. Registro 21
Produttore
carico ROSSI
operazione N.21 Trasportatore
VERDI
formulario N. s/12 PRODUTTORE destinatario
DETENTORE
copia n.1
da registrare
entro 10 gg lav
dallo scarico
formulario di formulario di
Registro di carico scarico DESTINA- identificazione identificazione
serie e N.s/12 serie e N.s/12
scarico TARIO N. Registro 73 N. Registro 73
Produttore Produttore
carico X ROSSI ROSSI
operazione N.73 Trasportatore
VERDI
Trasportatore
VERDI
formulario N. s/12 destinatario destinatario
da registrare entro 2 gg lav.
dalla presa di carico copia n.2 copia n.4
73. da registrare entro 10 gg lav. dal trasporto
formulario di
Registro di carico scarico identificazione
serie e N.s/12
scarico N. Registro 59
Produttore
carico ROSSI
operazione N.59 TRASPOR-
Trasportatore
VERDI
formulario N. s/12 TATORE destinatario
copia n.3
74.
75.
76.
77. DENUNCIA ANNUALE M.U.D.
L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha scadenza annuale.
Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di
Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non
intervengano modifiche nel modello da compilare
80. Trasporto dei rifiuti non pericolosi
Il trasporto dei rifiuti speciali non
pericolosi può essere effettuato:
• In conto proprio dal produttore in
qualsiasi quantità
• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo
Gestori Rifiuti – categorie 2 e 4)
81. Trasporto dei rifiuti pericolosi
Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi
può essere effettuato:
• In conto proprio dal produttore per
quantità fino a 30 kg
• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo
Gestori Rifiuti – categorie 3 e 5)
82. MUD – modello unico di dichiarazione
• Il MUD, noto anche come 740
ecologico, va presentato entro il 30
aprile di ogni anno, alla camera di
commercio (CCIAA) competente per
territorio
83. MUD – modello unico di dichiarazione
• i soggetti obbligati alla presentazione
del MUD sono stabiliti nel D.Lgs. 152/06
– dall’art. 189, commi 3 e 4, per quanto
riguarda i rifiuti;
84. MUD – modello unico di dichiarazione
• comunicazione da effettuare con le modalità
previste dalla legge n 70/94 e successive
modificazioni
indicando le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel
corso dell’anno precedente, con riferimento
alle annotazioni nel registro di carico e
scarico
85. MUD – modello unico di dichiarazione
Art. 188 p.to 3
• sono esonerati dalla presentazione del Mud
– gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del
codice civile con un volume di affari annuo
non superiore a 8.000 €
– imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi
– imprese e produttori iniziali che non hanno più
di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi)
86. MUD – modello unico di dichiarazione
• Il MUD si può presentare sia su supporto
cartaceo che su supporto informatico
• Coloro che eseguono attività di gestione dei
rifiuti, comprese le attività di commercio e
intermediazione, nonché gli
autodemolitori, devono presentare il MUD
esclusivamente su supporto informatico