SlideShare a Scribd company logo
1 of 92
Gestione
amministrativa dei
      rifiuti
Adempimenti amministrativi


• Registro di carico e scarico
• Formulario di
  identificazione rifiuto
• MUD (modello unico di
  dichiarazione)
Testo unico ambientale

• Il testo unico (capo quarto) costituisce il
  quadro di riferimento per tutta la
  normativa italiana sui rifiuti.
• In particolare norma tutto quanto
  riguarda il recupero e lo smaltimento
  dei rifiuti
Ripartiamo dal “Decreto Ronchi”

D.Lvo 5.02.97, n. 22
Attuazione delle direttive CE n. 91/156
 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi
 e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di
                imballaggio


  Gestione rifiutiGestione
            risorse
Riformato dal D.Lgs. 152/2006

  D.lgs 03.04.06
      n. 152
 Norme in materia ambientale


TESTO UNICO ambientale
PARTE QUARTA
Norme in materia di gestione dei
   rifiuti e di bonifica dei siti
             inquinati


 TITOLO I: Gestione dei
         rifiuti
Art.177 (Campo d'applicazione)
 Il presente decreto disciplina la gestione dei
  rifiuti, e la bonifica dei siti inquinati anche in
  attuazione delle direttive comunitarie sui
  rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli
  usati, sulle batterie esauste…e sui rifiuti
  contenenti amianto, fatte salve
  disposizioni specifiche particolari o
  complementari, conformi ai principi di cui
  alla parte quarta del presente
  decreto, adottate in attuazione di direttive
  comunitarie che disciplinano la gestione di
  determinate categorie di rifiuti.
D. Lgs 152/06
• Art. 178. (Finalità). 1. La gestione dei rifiuti
  costituisce attività di pubblico interesse ed è
  disciplinata dalla parte quarta del presente
  decreto al fine di assicurare un’elevata
  protezione dell’ambiente e controlli
  efficaci, tenendo conto della specificità dei
  rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti
  senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
  usare procedimenti o metodi che potrebbero
  recare pregiudizio all’ambiente …
D. Lgs 152/06
Art. 179. (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti). 1. Le pubbliche
    amministrazioni adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie
    attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la
    prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei
    rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più
    razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti
    concepiti in modo da non contribuire … ad incrementare la quantità
    o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze
    pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
D. Lgs 152/06
Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti). 1. Al fine di
    promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della
    produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all’art.
    179, riguardano in particolare:
a) La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di
    certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni
    di informazione e di sensibilizzazione del consumatori, …..;
b) la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità
    e le competenze tecniche in materia di prevenzione della
    produzione di rifiuti
c) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati
    alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità
    dei rifiuti.
Il “Testo Unico ambientale”
        D.Lvo 152/2006
RIPRENDE I PRINCIPI DEL DECRETO RONCHI



          Principio base: GESTIONE


    Classificazione dei rifiuti (Art. 184)

 Urbani                   Speciali:

  non pericolosi           non pericolosi

  pericolosi               pericolosi
TESTO UNICO AMBIENTALE



             Gestione dei rifiuti
         Fasi (art.183, lett d):
• raccolta
• trasporto
• recupero o smaltimento
• controllo
Il “Testo Unico”:
        nozione di GESTIONE

• Art. 183 - 1
Ai fini del presente decreto si intende
    per:
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il
    recupero e lo smaltimento dei
    rifiuti, compreso il controllo di queste
    operazioni, nonchè il controllo delle
    discariche e degli impianti di
    smaltimento dopo la chiusura;
Nozione di gestione…


• La nozione di gestione dei rifiuti è un
  concetto onnicomprensivo delle pur
  sempre diverse ed autonome fasi della
  raccolta, trasporto, smaltimento e recupero.
  In tale prospettiva ricomprende anche la
  “gestione post-operativa” di una
  discarica, in un ottica di garanzia dello
  smaltimento “sicuro”.
(Cass. Pen. 16.12.04, n. 48402)
Definizione di rifiuto
Art. 183 a)
qualsiasi sostanza od oggetto che
 rientra nelle categorie riportate
 nell’Allegato A alla parte quarta
 del presente decreto e di cui il
 detentore si disfi o abbia
 deciso o abbia l’obbligo di
 disfarsi
Recupero / Smaltimento

SMALTIMENTO: è l’eliminazione del
rifiuto
RECUPERO: è la trasformazione del
rifiuto in materia prima secondaria o
energia
Classificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali si dividono in:
- pericolosi: hanno almeno una
  caratteristica di pericolo (p.e.
  tossicità, infiammabilità, ecc.)
- non pericolosi: non hanno alcuna
  caratteristica di pericolosità
CER rifiuti pericolosi

• I CER di rifiuti pericolosi sono individuati
  da un asterisco

• Esempio:
• 05 01 06 *: fanghi oleosi prodotti dalla
  manutenzione di impianti e apparecc.
Art. 193 (trasporto rifiuti)
            Formulario
               p.to 4
Il formulario può essere evitato quando:
• Il rifiuto è conferito direttamente al
   servizio pubblico (p.e. cassonetto)
• Il trasporto è effettuato dal produttore
   in modo occasionale e saltuario, per i
   rifiuti non pericolosi o pericolosi (per
   questi ultimi in quantità che non
   eccedono i 30 kg o lt).
Classificazione dei rifiuti (Art. 184)
I rifiuti si dividono in:
- Rifiuti urbani: quelli prodotti dalle attività domestiche (scarti di
    cucina, imballaggi, elettrodomestici usati, ecc.)
- Rifiuti speciali:
    a) attività agricole e agro-industriali
    b) attività di demolizione, costruzione, ..
    c) attività di lavorazione industriale
    d) attività di lavorazione artigianale
    e) attività commerciale
    f) attività di servizio
    ……….
Confronto con D.Lgs. 22/97 (Ronchi)

                           RIFIUTI SPECIALI
                Ai sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali:

 Rifiuti da attività agricole e agro industriali
 Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
  rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
 Rifiuti da lavorazioni industriali
 Rifiuti da lavorazioni artigianali
 Rifiuti da attività commerciali
 Rifiuti da attività di servizio
 Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
  fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e
  dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
 Rifiuti derivanti da attività sanitarie
 I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
 I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
Codice CER

• Il codice CER è un codice di 6 cifre che
  individua il rifiuto.
• Il CER è valido nell’ambito della
  Comunità europea
• I CER di rifiuti pericolosi sono individuati
  da un asterisco
CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)


 primi due numeri                                                     categoria o attività
                                                                      che genera i rifiuti


secondi due numeri                                                    processo produttivo
                                                                      che genera il rifiuto


     terzi numeri                                                         identificano il
                                                                          singolo rifiuto

 Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE
 e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:
 1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)
 2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco
 3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano
 concentrazioni limite predefinite
CAPITOLI DELL’ELENCO

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché
   dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da
   agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e
   pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
   pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
   trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti
   (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per
   stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento
   di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa ……..
RIFIUTI URBANI
              Ai sensi dell’art.184 comma 2 sono urbani:

 Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
  adibiti ad uso di civile abitazione
 Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
  da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani
  per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g
 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
 Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree
  pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso
  pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
  d'acqua
 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree
  cimiteriali
 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
  rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati
ALLEGATI


Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a)
         Categorie di rifiuti

Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g)
         Operazioni di smaltimento

Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h)
         Operazioni di recupero

Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4)

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
ALLEGATI

Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1)
Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3)
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la
recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi

Allegato G
Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro
natura o all'attività che li ha prodotti

Allegato H
Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali
rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I

Allegato I
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
Esempi di smaltimento

• D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
• D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es.
  biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei
  suoli)
• D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei
  rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o
  faglie geologiche naturali)
• D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o
  di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
• D5 Messa in discarica specialmente allestita
  (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni
  separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e
  dall'ambiente)
Esempi di recupero

• R1 Utilizzazione principale come combustibile
  o come altro mezzo per produrre energia
• R2 Rigenerazione / recupero di solventi
• R3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche
  non utilizzate come solventi (comprese le
  operazioni compostaggio e altre trasformazioni
  biologiche)
• R4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti
  metallici
• R5 Riciclo / recupero di altre sostanze
  inorganiche
• R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
• Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come
               pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso.
               Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio".

   Voci      • In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono
"specchio"     concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più
               delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir.
               91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

             (si veda box successivo)
H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11
                  (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di
                  pericolo):
                  •Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione
                  2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).
                  •Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati
                  nelle voci "specchio".
                  •Si procede così:
                  Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di
                  rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella
                  direttiva 67/548/CEE;
Caratteristiche
                  Individuare la relativa classificazione di pericolosità;
 di pericolo A)
                  Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti
                  alla stessa categoria di pericolo;
                  Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di
                  pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione
                  2000/532/CE (1).
                  Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.
                  •Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in
                  una voce "specchio".
                  •Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).

                  (si veda box successivo)
H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14
                  •Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si
Caratteristiche
                  prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono
 di pericolo B)   pericolosi a prescindere dai valori delle CL.

                  In pratica, vige solo il criterio dell’origine


                  •L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso
                  dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso
                  anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro
                  può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso"
                  non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto
    Casi          classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo.
 Eccezionali      •Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed
                  opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto
                  classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti
                  nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di
                  fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti
                  l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO


 punto di infiammabilità < o = 55 C,
 una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in
  concentrazione totale > o = 0,1%,
 una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale
  > o = 3%,
 una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale
  > o = 25%,
 una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione
  totale > o = 1%,
 una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione
  totale > o = 5%,
 una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione
  totale > o = 10%,
 una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in
  concentrazione totale > o = 20%,
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO


 una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in
  concentrazione > o = 0,1%,
 una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in
  concentrazione > o = 1%,
 una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
  (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o =
  0,5%,
 una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
  (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o =
  5%,
 una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata
  come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
 una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come
  R40 in concentrazione > o = 1%.
Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono
  stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso:


COD   CLASSIFIC.    SPECIFICHE

       Esplosivo
                    sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma
H1                  o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene



      Comburente
                    sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto
H2                  se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica



                    sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o
H3      Infettivo   ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri
                    organismi viventi
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’

COD    CLASSIFIC.     SPECIFICHE
                      sostanze e preparati:
        Facilmente    liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i
       infiammabile   liquidi estremamente infiammabili), o
                      che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto
                      di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
H3-A                  solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
                      una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a
                      consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di
                      accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a
                      pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria
                      umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
       Infiammabile

                      sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a
H3-B                  21 C e < o pari a 55 C;
COD   CLASSIFIC.    SPECIFICHE

        Irritante
                    sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto
H4                  immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può
                    provocare una reazione infiammatoria



         Nocivo
                    sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H5                  cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata



        Tossico
                    sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto
                    tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H6                  cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o
                    cronici e anche la morte
COD   CLASSIFIC.    SPECIFICHE


                    sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H7    Cancerogeno   cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza


       Corrosivo
                    sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono
H8                  esercitare su di essi un'azione distruttiva




                    sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H10    Teratogeno   cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o
                    aumentarne la frequenza


                    sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
H11    Mutageno     cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la
                    frequenza
COD   CLASSIFIC.    SPECIFICHE


                    Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un
H12
                    acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico

                    Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare
                    origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio
H13
                    ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
                    caratteristiche sopra elencate
       Ecotossico
                    sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi
H14                 immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
RIFIUTO



                              SMALTIMENTO




    RIFIUTO
art.183 lettera a



                              RICICLAGGIO
SMALTIMENTO   RICICLAGGIO
        RIFIUTO




 ETICHETTATURA                                 SMALTIMENTO
per rifiuti pericolosi                          tramite ditta
                                                 autorizzata


    DEPOSITO
   TEMPORANEO
   art. 183 comma 1                             FORMULARIO
        lettera m



     registrazione nel
     Registro c/s dei
   rifiuti stoccati entro                      Registrazione nel
          10 giorni                          registro c/s dei rifiuti
     dalla produzione                          entro 10 gg dallo
                                               scarico del rifiuto
CER 2002
                    SCHEDA DEL RIFIUTO


                       130802
                           pericoloso



130802        altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

AREA DI PROVENIENZA:        REPARTO OFFICINA MECCANICA
QUANTITA’:                  200 Kg
CLASSI DI PERICOLOSITA’:
RIFIUTO            CER 130802      RIFIUTI PERICOLOSI
                                        asporto a tre mesi oppure
                                      ai 10mc, se non supera 10mc
                                             1 volta all’anno


                                               Smaltimento
                                                tramite ditta
                                                 autorizzata




                                                Formulario




Registrazione entro
 10 gg nel registro                   Registrazione nel registro c/s
carico/scarico rifiuti
                                      dei rifiuti smaltiti entro 10 gg
                                                 dallo scarico
CER 2002
                    SCHEDA DEL RIFIUTO


                      160213
                         pericoloso


Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)

16     RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
       SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
1602   ELETTRONICHE
                   apparecchiature fuori uso, contenenti
       160213      componenti pericolosi diversi da quelli
                   di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
CER 160213      RIFIUTI PERICOLOSI
      RIFIUTO                           asporto a tre mesi oppure
                                      ai 10mc, se non supera 10mc
                                             1 volta all’anno


                                               Smaltimento
                                                tramite ditta
                                                 autorizzata




                                                Formulario



  Registrazione di
 carico entro 10 gg
  dalla produzione                    Registrazione nel registro c/s
     nel registro                     dei rifiuti smaltiti entro 10 gg
carico/scarico rifiuti
                                                 dallo scarico
CER 2002
                   SCHEDA DEL RIFIUTO


                      170405
                      Non pericoloso


Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
       RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
17     DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA
       SITI CONTAMINATI)
1704   METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)

       170405      ferro e acciaio
Procedure semplificate di recupero
         Dm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002")



             Il rifiuto individuato dal codice 170405
          può essere sottoposto alla seguente procedura
                        semplificata di recupero:




RECUPERO DI MATERIA
(Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di
materia dai rifiuti non pericolosi")

       Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai
3.1              cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici
       100299 e 120199.
RIFIUTO            CER 17 04 05   RIFIUTI NON PERICOLOSI
                                           asporto a tre mesi oppure
                                         ai 20mc, se non supera 20mc
                                                1 volta all’anno


                                                 Smaltimento
                                                  tramite ditta
                                                   autorizzata




                                                  Formulario


Registrazione entro
     10 gg dalla
  produzione nel
      registro                          Registrazione nel registro c/s
carico/scarico rifiuti                  dei rifiuti smaltiti entro 10 gg
                                                   dallo scarico
CER 2002
                    SCHEDA DEL RIFIUTO


                      180106
                         pericoloso

Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
       RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO
       O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI
18     CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO
       DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO
       RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A
1801   DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE
       NEGLI ESSERI UMANI
                   Sostanze chimiche pericolose o contenenti
       180106      prodotti pericolosi
REGISTRO CARICO-SCARICO


Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/06: art. 190 p.to 6 si definisce che i
registri vanno gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa
sui registri IVA - non vanno vidimati dall’ufficio del registro).

                                 NOVITA’ 2008

D.Lgs. 16/01/08 n. 4: introduce al p.to 6 l’obbligo della vidimazione
presso le CCIAA territorialmente competenti

•il p.to 6 bis (D.Lgs. N. 4/2008) prevede la possibilità per le attività di
gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di utilizzare i
registri IVA di acquisto e di vendita
REGISTRO CARICO-SCARICO


    I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
        conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione

 Non esiste termine per i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei
 rifiuti in discarica (alla chiusura della discarica devono essere consegnati
                  all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione)
Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la
tenuta dei registri:
    o presso la propria sede produttiva (P.to 3);
    o presso le associazioni di categoria (fino a 2 t/anno per Rifiuti
      Pericolosi - 10 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi) (P.to 4)

Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli
oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità
superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico
registro degli oli usati.
Registro di carico e scarico
Registro di carico e scarico
Registro di carico e scarico
Registro di carico e scarico
       intermediario
Registro di carico e scarico



•i    soggetti       individuati     nell’art.
 190, comma 3, del T.U. ambientale
 (raccolta e trasporto, commercianti e
 intermediari,           recupero            e
 smaltimento,      produttori     di    rifiuti
 pericolosi e non) hanno l’obbligo di
 tenere il registro di carico e scarico
Registro di carico e scarico



• le annotazioni sul registro devono
  essere fatte:
  a) per i produttori, almeno entro 10 giorni
     lavorativi dalla produzione del rifiuto e
     dallo scarico del medesimo
  b) per i soggetti che effettuano la raccolta e
     il trasporto, almeno entro 10 giorni
     lavorativi dalla effettuazione del trasporto
Registro di carico e scarico



a) per      i    commercianti        e   gli
   intermediari, almeno entro una 10
   giorni lavorativi dalla effettuazione
   della transazione relativa
b) per i soggetti che effettuano le
   operazioni     di    recupero       e di
   smaltimento, entro due giorni lavorativi
   dalla presa in carico dei rifiuti
Registro di carico e scarico



• i registri sono tenuti presso ogni
  impianto        di      produzione,     di
  stoccaggio,      di    recupero     e   di
  smaltimento di rifiuti nonché presso la
  sede delle imprese che effettuano
  attività di raccolta e trasporto, e presso
  la sede dei commercianti e degli
  intermediari
Registro di carico e scarico



• i soggetti la cui produzione annua di
  rifiuti non eccede le 10 tonnellate di
  rifiuti non pericolosi ed 2 tonnellate di
  rifiuti pericolosi, possono adempiere
  all’obbligo della tenuta dei registri di
  carico e scarico dei rifiuti anche tramite
  le      organizzazioni     di    categoria
  interessate
Registro di carico e scarico



• i registri, integrati con i formulari relativi
  al trasporto dei rifiuti, devono essere
  conservati per cinque anni dalla data
  dell’ultima registrazione
Registro di carico e scarico



• il registro dovrà avere fogli numerati e
  vidimati dalle CCIAA territorialmente
  competenti
• Sulla prima pagina del registro si
  individuano:
  – i dati identificativi della ditta
  – l’attività svolta (produzione, …)
  – tipo di attività
Registro di carico e scarico



•   annotare carico o scarico rifiuto
•   data annotazione
•   numero progressivo di riferimento
•   codice CER (catalogo europeo rifiuto)
•   stato fisico (1,2,3,4)
Registro di carico e scarico



• classi di pericolo
• destinazione del rifiuto:
  – smaltimento “D…”
  – recupero “R…”
• quantità del rifiuto
• luogo di produzione
Registro di carico e scarico



• nel caso di scarico del rifiuto, si
  inseriscono tutte le caratteristiche del
  rifiuto come per il carico, ed inoltre:
  – il numero del formulario di identificazione
  – la data di emissione dello stesso
  – il numero, o i numeri, di riferimento
    dell’operazione di carico del rifiuto
Registro di carico e scarico



• le informazioni contenute nel registro
  sono rese in qualunque momento
  all’autorità di controllo che ne fa
  richiesta
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE


Con D.M. 1451998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha
approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato
agli uffici delle Agenzie delle Entrate, o dalle CCIAA o dagli uffici
regionali o provinciali competenti, e va annotato sul registro IVA-acquisti
della ditta. La vidimazione è gratuita (Art. 193, co. 6 lett. b)

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il
                           "Formulario di identificazione".

Può essere emesso da uno di questi soggetti:
       PRODUTTORE
       DETENTORE
       TRASPORTATORE
INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO


  4         formulario di
COPIE      identificazione
           serie e N. S/12
           N. Registro 21
                        formulario di
             Produttoreidentificazione
               ROSSIserie e N. S/12
            Trasportatore Registro 21
                       N.            formulario di
               VERDI Produttoreidentificazione
             destinatario ROSSI serie e N. S/12
                        Trasportatore Registro 21
                                    N.           formulario di
                           VERDI Produttore     identificazione
                         destinatario ROSSIserie e N.s/12
                                     TrasportatoreRegistro 21
                                                N.
                                        VERDI Produttore
                                      destinatario ROSSI
                                                 Trasportatore
                                                    VERDI
                                                  destinatario
formulario di
  Registro di carico scarico                                                     identificazione
                                                                                 serie e N.s/12
          scarico X                                                              N. Registro 21
                                                                                   Produttore
            carico                                                                   ROSSI
     operazione N.21                                                              Trasportatore
                                                                                     VERDI
    formulario N. s/12       PRODUTTORE                                            destinatario

                              DETENTORE
                                                                                copia n.1
                                                               da registrare
                                                                     entro 10 gg lav
                                                                             dallo scarico


                                                               formulario di          formulario di
Registro di carico scarico         DESTINA-                   identificazione        identificazione
                                                              serie e N.s/12         serie e N.s/12
         scarico                    TARIO                     N. Registro 73         N. Registro 73
                                                                Produttore             Produttore
        carico X                                                  ROSSI                  ROSSI
   operazione N.73                                             Trasportatore
                                                                  VERDI
                                                                                      Trasportatore
                                                                                         VERDI
  formulario N. s/12                                            destinatario           destinatario

                             da registrare entro 2 gg lav.
                                 dalla presa di carico       copia n.2            copia n.4
da registrare entro 10 gg lav. dal trasporto
                                                                              formulario di
Registro di carico scarico                                                   identificazione
                                                                             serie e N.s/12
         scarico                                                             N. Registro 59
                                                                               Produttore
         carico                                                                  ROSSI
   operazione N.59                        TRASPOR-
                                                                              Trasportatore
                                                                                 VERDI
  formulario N. s/12                       TATORE                              destinatario



                                                                            copia n.3
DENUNCIA ANNUALE M.U.D.


 L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto
  dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha scadenza annuale.
 Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di
Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non
        intervengano modifiche nel modello da compilare
Il formulario rifiuti
Il formulario rifiuti
Trasporto dei rifiuti non pericolosi

Il trasporto dei rifiuti speciali non
   pericolosi può essere effettuato:
• In conto proprio dal produttore in
   qualsiasi quantità
• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo
   Gestori Rifiuti – categorie 2 e 4)
Trasporto dei rifiuti pericolosi

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi
   può essere effettuato:
• In conto proprio dal produttore per
   quantità fino a 30 kg
• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo
   Gestori Rifiuti – categorie 3 e 5)
MUD – modello unico di dichiarazione



• Il MUD, noto anche come 740
  ecologico, va presentato entro il 30
  aprile di ogni anno, alla camera di
  commercio (CCIAA) competente per
  territorio
MUD – modello unico di dichiarazione



• i soggetti obbligati alla presentazione
  del MUD sono stabiliti nel D.Lgs. 152/06

  – dall’art. 189, commi 3 e 4, per quanto
    riguarda i rifiuti;
MUD – modello unico di dichiarazione



• comunicazione da effettuare con le modalità
  previste dalla legge n 70/94 e successive
  modificazioni

 indicando le quantità e le caratteristiche
  qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel
  corso dell’anno precedente, con riferimento
  alle annotazioni nel registro di carico e
  scarico
MUD – modello unico di dichiarazione
                       Art. 188 p.to 3


• sono esonerati dalla presentazione del Mud
  – gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del
    codice civile con un volume di affari annuo
    non superiore a 8.000 €
  – imprese che raccolgono e trasportano i propri
    rifiuti non pericolosi
  – imprese e produttori iniziali che non hanno più
    di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi)
MUD – modello unico di dichiarazione


• Il MUD si può presentare sia su supporto
  cartaceo che su supporto informatico
• Coloro che eseguono attività di gestione dei
  rifiuti, comprese le attività di commercio e
  intermediazione,           nonché         gli
  autodemolitori, devono presentare il MUD
  esclusivamente su supporto informatico
Sanzioni amministrative e penali
Sanzioni amministrative e penali
Sanzioni amministrative e penali
Sanzioni amministrative e penali
Sanzioni amministrative e penali
FINE seconda lezione

More Related Content

What's hot

Corso Resp 04 Lezione Semplificata
Corso Resp   04 Lezione   SemplificataCorso Resp   04 Lezione   Semplificata
Corso Resp 04 Lezione SemplificataLuca Vecchiato
 
Gestione e smaltimento dei rifiuti powerpoint
Gestione e smaltimento dei rifiuti powerpointGestione e smaltimento dei rifiuti powerpoint
Gestione e smaltimento dei rifiuti powerpointMarianna Barbato
 
Corso resp 11 lezione - discarica
Corso resp   11 lezione - discaricaCorso resp   11 lezione - discarica
Corso resp 11 lezione - discaricaANAPIA FSE 2010
 
Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativiCorso resp   04 lezione adempimenti amministrativi
Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativiANAPIA FSE 2010
 
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimentoI rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimentomartino massimiliano trapani
 
Corso Resp 14 Lezione Ippc
Corso Resp   14 Lezione   IppcCorso Resp   14 Lezione   Ippc
Corso Resp 14 Lezione IppcLuca Vecchiato
 
Corso Resp 08 Lezione Recupero
Corso Resp   08 Lezione   RecuperoCorso Resp   08 Lezione   Recupero
Corso Resp 08 Lezione RecuperoLuca Vecchiato
 
Corso Resp 09 Lezione Compostaggio
Corso Resp   09 Lezione   CompostaggioCorso Resp   09 Lezione   Compostaggio
Corso Resp 09 Lezione CompostaggioLuca Vecchiato
 
Il Fotovoltaico ITI C. Andreozzi - Schettino Emanuele
Il Fotovoltaico ITI C. Andreozzi - Schettino EmanueleIl Fotovoltaico ITI C. Andreozzi - Schettino Emanuele
Il Fotovoltaico ITI C. Andreozzi - Schettino Emanueleente di bacino padova 2
 
Ciclo Rifiuti Rif. T. U 152/2006
Ciclo Rifiuti Rif. T. U 152/2006Ciclo Rifiuti Rif. T. U 152/2006
Ciclo Rifiuti Rif. T. U 152/2006Dario
 
La normativa sui rifiuti
La normativa sui rifiutiLa normativa sui rifiuti
La normativa sui rifiutipaolo azzurro
 
Convegno sistri I parte
Convegno sistri I parteConvegno sistri I parte
Convegno sistri I parteghirardo
 
Acque reflue
Acque reflueAcque reflue
Acque reflueDario
 
Corso Resp 10 Lezione Abbattimento
Corso Resp   10 Lezione   AbbattimentoCorso Resp   10 Lezione   Abbattimento
Corso Resp 10 Lezione AbbattimentoLuca Vecchiato
 
La raccolta differenziata dei rifiuti
La raccolta differenziata dei rifiutiLa raccolta differenziata dei rifiuti
La raccolta differenziata dei rifiutiCatalini Teresa
 

What's hot (20)

Corso Resp 04 Lezione Semplificata
Corso Resp   04 Lezione   SemplificataCorso Resp   04 Lezione   Semplificata
Corso Resp 04 Lezione Semplificata
 
Gestione e smaltimento dei rifiuti powerpoint
Gestione e smaltimento dei rifiuti powerpointGestione e smaltimento dei rifiuti powerpoint
Gestione e smaltimento dei rifiuti powerpoint
 
1 Discarica
1 Discarica1 Discarica
1 Discarica
 
Corso resp 11 lezione - discarica
Corso resp   11 lezione - discaricaCorso resp   11 lezione - discarica
Corso resp 11 lezione - discarica
 
Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativiCorso resp   04 lezione adempimenti amministrativi
Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
 
7 Rifiuti Ospedalieri
7 Rifiuti Ospedalieri7 Rifiuti Ospedalieri
7 Rifiuti Ospedalieri
 
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimentoI rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
I rifiuti sanitari ed il loro corretto smaltimento
 
Corso Resp 14 Lezione Ippc
Corso Resp   14 Lezione   IppcCorso Resp   14 Lezione   Ippc
Corso Resp 14 Lezione Ippc
 
Regolamento tares
Regolamento taresRegolamento tares
Regolamento tares
 
Corso Resp 08 Lezione Recupero
Corso Resp   08 Lezione   RecuperoCorso Resp   08 Lezione   Recupero
Corso Resp 08 Lezione Recupero
 
Corso Resp 09 Lezione Compostaggio
Corso Resp   09 Lezione   CompostaggioCorso Resp   09 Lezione   Compostaggio
Corso Resp 09 Lezione Compostaggio
 
7 Rif Pericolosi
7 Rif Pericolosi7 Rif Pericolosi
7 Rif Pericolosi
 
Il Fotovoltaico ITI C. Andreozzi - Schettino Emanuele
Il Fotovoltaico ITI C. Andreozzi - Schettino EmanueleIl Fotovoltaico ITI C. Andreozzi - Schettino Emanuele
Il Fotovoltaico ITI C. Andreozzi - Schettino Emanuele
 
Ciclo Rifiuti Rif. T. U 152/2006
Ciclo Rifiuti Rif. T. U 152/2006Ciclo Rifiuti Rif. T. U 152/2006
Ciclo Rifiuti Rif. T. U 152/2006
 
La normativa sui rifiuti
La normativa sui rifiutiLa normativa sui rifiuti
La normativa sui rifiuti
 
Corso Sia Lez1
Corso Sia Lez1Corso Sia Lez1
Corso Sia Lez1
 
Convegno sistri I parte
Convegno sistri I parteConvegno sistri I parte
Convegno sistri I parte
 
Acque reflue
Acque reflueAcque reflue
Acque reflue
 
Corso Resp 10 Lezione Abbattimento
Corso Resp   10 Lezione   AbbattimentoCorso Resp   10 Lezione   Abbattimento
Corso Resp 10 Lezione Abbattimento
 
La raccolta differenziata dei rifiuti
La raccolta differenziata dei rifiutiLa raccolta differenziata dei rifiuti
La raccolta differenziata dei rifiuti
 

Similar to 2010 faggin marta anapia lezione 02 - rifiuti adempimenti amministrativi

ModuloBase Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
ModuloBase Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativiModuloBase Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativi
ModuloBase Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativiModulobase
 
ModuloBase Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
ModuloBase Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativiModuloBase Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativi
ModuloBase Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativiModulobase
 
03 Adempimenti Amministrativi
03 Adempimenti Amministrativi03 Adempimenti Amministrativi
03 Adempimenti AmministrativiLuca Vecchiato
 
Tesi magistrale Akaberi Nazkhatoon
Tesi magistrale Akaberi NazkhatoonTesi magistrale Akaberi Nazkhatoon
Tesi magistrale Akaberi Nazkhatoonthinfilmsworkshop
 
Presentazione Convegno 16 04 09
Presentazione Convegno 16 04 09Presentazione Convegno 16 04 09
Presentazione Convegno 16 04 09guest8d217d
 
Rifiuti 2
Rifiuti 2Rifiuti 2
Rifiuti 2Dario
 
Legislazione ambiente Testo unico Ambientale D. lgs 152/2006
Legislazione ambiente Testo unico Ambientale D. lgs 152/2006Legislazione ambiente Testo unico Ambientale D. lgs 152/2006
Legislazione ambiente Testo unico Ambientale D. lgs 152/2006Dario
 
Corso resp 07 lezione - semplificata
Corso resp   07 lezione - semplificataCorso resp   07 lezione - semplificata
Corso resp 07 lezione - semplificataANAPIA FSE 2010
 
Rifiuti
RifiutiRifiuti
RifiutiDario
 
Regolamento gestione centro comunale raccolta rifiuti urbani e assimilati
Regolamento gestione centro comunale raccolta rifiuti urbani e assimilatiRegolamento gestione centro comunale raccolta rifiuti urbani e assimilati
Regolamento gestione centro comunale raccolta rifiuti urbani e assimilatiMaria Vaudo
 
Direttiva rifiuti 2008 testo coordinato al 2018
Direttiva rifiuti 2008 testo coordinato al 2018Direttiva rifiuti 2008 testo coordinato al 2018
Direttiva rifiuti 2008 testo coordinato al 2018Marco Grondacci
 
L’importanza dei manufatti compostabili nella raccolta della frazione organica
L’importanza dei manufatti compostabili nella raccolta della frazione organicaL’importanza dei manufatti compostabili nella raccolta della frazione organica
L’importanza dei manufatti compostabili nella raccolta della frazione organicaMater-Bi
 
Alternative incenerimento dei rifiuti by rifiutizerotorino
Alternative incenerimento dei rifiuti by rifiutizerotorinoAlternative incenerimento dei rifiuti by rifiutizerotorino
Alternative incenerimento dei rifiuti by rifiutizerotorinoFlaviano Inserra
 
Francesco sicilia il ciclo e gli impianti
Francesco sicilia il ciclo e gli impiantiFrancesco sicilia il ciclo e gli impianti
Francesco sicilia il ciclo e gli impiantiMarialuisa Palumbo
 
Alternative all’incenerimento-dei-rifiuti-flaviano-v24
Alternative all’incenerimento-dei-rifiuti-flaviano-v24Alternative all’incenerimento-dei-rifiuti-flaviano-v24
Alternative all’incenerimento-dei-rifiuti-flaviano-v24Associazione Valdisieve
 
Campionamento e analisi rifiuti (2005)
Campionamento e analisi rifiuti (2005)Campionamento e analisi rifiuti (2005)
Campionamento e analisi rifiuti (2005)Porfirina
 
Campionamento e Analisi Rifiuti
Campionamento e Analisi RifiutiCampionamento e Analisi Rifiuti
Campionamento e Analisi RifiutiPorfirina
 

Similar to 2010 faggin marta anapia lezione 02 - rifiuti adempimenti amministrativi (20)

ModuloBase Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
ModuloBase Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativiModuloBase Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativi
ModuloBase Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
 
ModuloBase Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
ModuloBase Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativiModuloBase Corso resp   04 lezione adempimenti amministrativi
ModuloBase Corso resp 04 lezione adempimenti amministrativi
 
03 Adempimenti Amministrativi
03 Adempimenti Amministrativi03 Adempimenti Amministrativi
03 Adempimenti Amministrativi
 
Tesi magistrale Akaberi Nazkhatoon
Tesi magistrale Akaberi NazkhatoonTesi magistrale Akaberi Nazkhatoon
Tesi magistrale Akaberi Nazkhatoon
 
Presentazione Convegno 16 04 09
Presentazione Convegno 16 04 09Presentazione Convegno 16 04 09
Presentazione Convegno 16 04 09
 
08 Semplificata
08 Semplificata08 Semplificata
08 Semplificata
 
Corso Sia Lez3
Corso Sia Lez3Corso Sia Lez3
Corso Sia Lez3
 
Articolo
ArticoloArticolo
Articolo
 
Rifiuti 2
Rifiuti 2Rifiuti 2
Rifiuti 2
 
Legislazione ambiente Testo unico Ambientale D. lgs 152/2006
Legislazione ambiente Testo unico Ambientale D. lgs 152/2006Legislazione ambiente Testo unico Ambientale D. lgs 152/2006
Legislazione ambiente Testo unico Ambientale D. lgs 152/2006
 
Corso resp 07 lezione - semplificata
Corso resp   07 lezione - semplificataCorso resp   07 lezione - semplificata
Corso resp 07 lezione - semplificata
 
Rifiuti
RifiutiRifiuti
Rifiuti
 
Regolamento gestione centro comunale raccolta rifiuti urbani e assimilati
Regolamento gestione centro comunale raccolta rifiuti urbani e assimilatiRegolamento gestione centro comunale raccolta rifiuti urbani e assimilati
Regolamento gestione centro comunale raccolta rifiuti urbani e assimilati
 
Direttiva rifiuti 2008 testo coordinato al 2018
Direttiva rifiuti 2008 testo coordinato al 2018Direttiva rifiuti 2008 testo coordinato al 2018
Direttiva rifiuti 2008 testo coordinato al 2018
 
L’importanza dei manufatti compostabili nella raccolta della frazione organica
L’importanza dei manufatti compostabili nella raccolta della frazione organicaL’importanza dei manufatti compostabili nella raccolta della frazione organica
L’importanza dei manufatti compostabili nella raccolta della frazione organica
 
Alternative incenerimento dei rifiuti by rifiutizerotorino
Alternative incenerimento dei rifiuti by rifiutizerotorinoAlternative incenerimento dei rifiuti by rifiutizerotorino
Alternative incenerimento dei rifiuti by rifiutizerotorino
 
Francesco sicilia il ciclo e gli impianti
Francesco sicilia il ciclo e gli impiantiFrancesco sicilia il ciclo e gli impianti
Francesco sicilia il ciclo e gli impianti
 
Alternative all’incenerimento-dei-rifiuti-flaviano-v24
Alternative all’incenerimento-dei-rifiuti-flaviano-v24Alternative all’incenerimento-dei-rifiuti-flaviano-v24
Alternative all’incenerimento-dei-rifiuti-flaviano-v24
 
Campionamento e analisi rifiuti (2005)
Campionamento e analisi rifiuti (2005)Campionamento e analisi rifiuti (2005)
Campionamento e analisi rifiuti (2005)
 
Campionamento e Analisi Rifiuti
Campionamento e Analisi RifiutiCampionamento e Analisi Rifiuti
Campionamento e Analisi Rifiuti
 

More from ANAPIA FSE 2010

Fse 20 lezione - abbattimento
Fse   20 lezione - abbattimentoFse   20 lezione - abbattimento
Fse 20 lezione - abbattimentoANAPIA FSE 2010
 
Lezione scarsità risorse
Lezione   scarsità risorseLezione   scarsità risorse
Lezione scarsità risorseANAPIA FSE 2010
 
Fse 19 lezione - antincendio
Fse   19 lezione - antincendioFse   19 lezione - antincendio
Fse 19 lezione - antincendioANAPIA FSE 2010
 
Autodiagnosi edifici pubblici
Autodiagnosi edifici pubbliciAutodiagnosi edifici pubblici
Autodiagnosi edifici pubbliciANAPIA FSE 2010
 
Autodiagnosi condomini e villette
Autodiagnosi condomini e villetteAutodiagnosi condomini e villette
Autodiagnosi condomini e villetteANAPIA FSE 2010
 
Corso resp 21 lezione - sicurezza
Corso resp   21 lezione - sicurezzaCorso resp   21 lezione - sicurezza
Corso resp 21 lezione - sicurezzaANAPIA FSE 2010
 
Fse 17 lezione - iso 16001
Fse   17 lezione - iso 16001Fse   17 lezione - iso 16001
Fse 17 lezione - iso 16001ANAPIA FSE 2010
 
Fse 16 lezione - iso14001
Fse   16 lezione - iso14001Fse   16 lezione - iso14001
Fse 16 lezione - iso14001ANAPIA FSE 2010
 
Fse 15 lezione - iso9001
Fse   15 lezione - iso9001Fse   15 lezione - iso9001
Fse 15 lezione - iso9001ANAPIA FSE 2010
 
Ambiente e Biomassse (Polanzan)
Ambiente e Biomassse (Polanzan)Ambiente e Biomassse (Polanzan)
Ambiente e Biomassse (Polanzan)ANAPIA FSE 2010
 
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]ANAPIA FSE 2010
 

More from ANAPIA FSE 2010 (20)

Lezione 04
Lezione 04Lezione 04
Lezione 04
 
Fse 21 lezione - acque
Fse   21 lezione - acqueFse   21 lezione - acque
Fse 21 lezione - acque
 
Fse 20 lezione - abbattimento
Fse   20 lezione - abbattimentoFse   20 lezione - abbattimento
Fse 20 lezione - abbattimento
 
Lezione scarsità risorse
Lezione   scarsità risorseLezione   scarsità risorse
Lezione scarsità risorse
 
Fse 19 lezione - antincendio
Fse   19 lezione - antincendioFse   19 lezione - antincendio
Fse 19 lezione - antincendio
 
Allegato 6 lg_giugno_09
Allegato 6 lg_giugno_09Allegato 6 lg_giugno_09
Allegato 6 lg_giugno_09
 
Autodiagnosi edifici pubblici
Autodiagnosi edifici pubbliciAutodiagnosi edifici pubblici
Autodiagnosi edifici pubblici
 
Autodiagnosi condomini e villette
Autodiagnosi condomini e villetteAutodiagnosi condomini e villette
Autodiagnosi condomini e villette
 
Lezione 03-detoni
Lezione 03-detoniLezione 03-detoni
Lezione 03-detoni
 
Corso resp 21 lezione - sicurezza
Corso resp   21 lezione - sicurezzaCorso resp   21 lezione - sicurezza
Corso resp 21 lezione - sicurezza
 
Fse 17 lezione - iso 16001
Fse   17 lezione - iso 16001Fse   17 lezione - iso 16001
Fse 17 lezione - iso 16001
 
Fse 16 lezione - iso14001
Fse   16 lezione - iso14001Fse   16 lezione - iso14001
Fse 16 lezione - iso14001
 
Fse 15 lezione - iso9001
Fse   15 lezione - iso9001Fse   15 lezione - iso9001
Fse 15 lezione - iso9001
 
Ambiente e Biomassse (Polanzan)
Ambiente e Biomassse (Polanzan)Ambiente e Biomassse (Polanzan)
Ambiente e Biomassse (Polanzan)
 
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
Ambiente e Biomassse (POLANZAN)
 
Lezione 02-De Toni
Lezione 02-De ToniLezione 02-De Toni
Lezione 02-De Toni
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
6 muraro ampliamento-mastrotto_inerti[1]
 

2010 faggin marta anapia lezione 02 - rifiuti adempimenti amministrativi

  • 2. Adempimenti amministrativi • Registro di carico e scarico • Formulario di identificazione rifiuto • MUD (modello unico di dichiarazione)
  • 3. Testo unico ambientale • Il testo unico (capo quarto) costituisce il quadro di riferimento per tutta la normativa italiana sui rifiuti. • In particolare norma tutto quanto riguarda il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
  • 4. Ripartiamo dal “Decreto Ronchi” D.Lvo 5.02.97, n. 22 Attuazione delle direttive CE n. 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Gestione rifiutiGestione risorse
  • 5. Riformato dal D.Lgs. 152/2006 D.lgs 03.04.06 n. 152 Norme in materia ambientale TESTO UNICO ambientale
  • 6. PARTE QUARTA Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati TITOLO I: Gestione dei rifiuti
  • 7. Art.177 (Campo d'applicazione)  Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, e la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste…e sui rifiuti contenenti amianto, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
  • 8. D. Lgs 152/06 • Art. 178. (Finalità). 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente …
  • 9. D. Lgs 152/06 Art. 179. (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti). 1. Le pubbliche amministrazioni adottano, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti mediante: a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire … ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento; d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
  • 10. D. Lgs 152/06 Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti). 1. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all’art. 179, riguardano in particolare: a) La promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione del consumatori, …..; b) la previsione di clausole di gare d’appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti c) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
  • 11. Il “Testo Unico ambientale” D.Lvo 152/2006 RIPRENDE I PRINCIPI DEL DECRETO RONCHI Principio base: GESTIONE Classificazione dei rifiuti (Art. 184) Urbani Speciali: non pericolosi non pericolosi pericolosi pericolosi
  • 12. TESTO UNICO AMBIENTALE Gestione dei rifiuti Fasi (art.183, lett d): • raccolta • trasporto • recupero o smaltimento • controllo
  • 13. Il “Testo Unico”: nozione di GESTIONE • Art. 183 - 1 Ai fini del presente decreto si intende per: d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  • 14. Nozione di gestione… • La nozione di gestione dei rifiuti è un concetto onnicomprensivo delle pur sempre diverse ed autonome fasi della raccolta, trasporto, smaltimento e recupero. In tale prospettiva ricomprende anche la “gestione post-operativa” di una discarica, in un ottica di garanzia dello smaltimento “sicuro”. (Cass. Pen. 16.12.04, n. 48402)
  • 15. Definizione di rifiuto Art. 183 a) qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi
  • 16. Recupero / Smaltimento SMALTIMENTO: è l’eliminazione del rifiuto RECUPERO: è la trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria o energia
  • 17. Classificazione dei rifiuti speciali I rifiuti speciali si dividono in: - pericolosi: hanno almeno una caratteristica di pericolo (p.e. tossicità, infiammabilità, ecc.) - non pericolosi: non hanno alcuna caratteristica di pericolosità
  • 18. CER rifiuti pericolosi • I CER di rifiuti pericolosi sono individuati da un asterisco • Esempio: • 05 01 06 *: fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecc.
  • 19. Art. 193 (trasporto rifiuti) Formulario p.to 4 Il formulario può essere evitato quando: • Il rifiuto è conferito direttamente al servizio pubblico (p.e. cassonetto) • Il trasporto è effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, per i rifiuti non pericolosi o pericolosi (per questi ultimi in quantità che non eccedono i 30 kg o lt).
  • 20. Classificazione dei rifiuti (Art. 184) I rifiuti si dividono in: - Rifiuti urbani: quelli prodotti dalle attività domestiche (scarti di cucina, imballaggi, elettrodomestici usati, ecc.) - Rifiuti speciali: a) attività agricole e agro-industriali b) attività di demolizione, costruzione, .. c) attività di lavorazione industriale d) attività di lavorazione artigianale e) attività commerciale f) attività di servizio ……….
  • 21. Confronto con D.Lgs. 22/97 (Ronchi) RIFIUTI SPECIALI Ai sensi dell’art.7 comma 3 sono speciali:  Rifiuti da attività agricole e agro industriali  Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo  Rifiuti da lavorazioni industriali  Rifiuti da lavorazioni artigianali  Rifiuti da attività commerciali  Rifiuti da attività di servizio  Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi  Rifiuti derivanti da attività sanitarie  I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti  I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
  • 22. Codice CER • Il codice CER è un codice di 6 cifre che individua il rifiuto. • Il CER è valido nell’ambito della Comunità europea • I CER di rifiuti pericolosi sono individuati da un asterisco
  • 23. CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER) primi due numeri categoria o attività che genera i rifiuti secondi due numeri processo produttivo che genera il rifiuto terzi numeri identificano il singolo rifiuto Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco: 1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco 3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite
  • 24. CAPITOLI DELL’ELENCO 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa ……..
  • 25. RIFIUTI URBANI Ai sensi dell’art.184 comma 2 sono urbani:  Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione  Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. g  Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade  Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua  Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali  Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli sopra indicati
  • 26. ALLEGATI Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g) Operazioni di smaltimento Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
  • 27. ALLEGATI Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
  • 28. Esempi di smaltimento • D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica) • D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) • D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) • D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) • D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
  • 29. Esempi di recupero • R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia • R2 Rigenerazione / recupero di solventi • R3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni compostaggio e altre trasformazioni biologiche) • R4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici • R5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche • R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
  • 30. • Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". Voci • In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono "specchio" concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (si veda box successivo)
  • 31. H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo): •Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1). •Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". •Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE; Caratteristiche Individuare la relativa classificazione di pericolosità; di pericolo A) Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo; Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1). Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso. •Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". •Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2). (si veda box successivo)
  • 32. H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14 •Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si Caratteristiche prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono di pericolo B) pericolosi a prescindere dai valori delle CL. In pratica, vige solo il criterio dell’origine •L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto Casi classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo. Eccezionali •Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
  • 33. LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO  punto di infiammabilità < o = 55 C,  una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,  una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,  una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,  una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,  una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,  una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,  una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > o = 20%,
  • 34. LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO  una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,  una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,  una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,  una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,  una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,  una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.
  • 35. Per le seguenti caratteristiche di pericolosità non vengono stabiliti limiti per poter classificare il rifiuto come pericoloso: COD CLASSIFIC. SPECIFICHE Esplosivo sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma H1 o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene Comburente sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto H2 se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o H3 Infettivo ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi
  • 36. CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ COD CLASSIFIC. SPECIFICHE sostanze e preparati: Facilmente liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i infiammabile liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o H3-A solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose Infiammabile sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a H3-B 21 C e < o pari a 55 C;
  • 37. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE Irritante sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto H4 immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria Nocivo sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione H5 cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata Tossico sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione H6 cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte
  • 38. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione H7 Cancerogeno cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza Corrosivo sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono H8 esercitare su di essi un'azione distruttiva sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione H10 Teratogeno cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione H11 Mutageno cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
  • 39. COD CLASSIFIC. SPECIFICHE Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un H12 acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio H13 ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate Ecotossico sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi H14 immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
  • 40. RIFIUTO SMALTIMENTO RIFIUTO art.183 lettera a RICICLAGGIO
  • 41. SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTO ETICHETTATURA SMALTIMENTO per rifiuti pericolosi tramite ditta autorizzata DEPOSITO TEMPORANEO art. 183 comma 1 FORMULARIO lettera m registrazione nel Registro c/s dei rifiuti stoccati entro Registrazione nel 10 giorni registro c/s dei rifiuti dalla produzione entro 10 gg dallo scarico del rifiuto
  • 42. CER 2002 SCHEDA DEL RIFIUTO 130802 pericoloso 130802 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA MECCANICA QUANTITA’: 200 Kg CLASSI DI PERICOLOSITA’:
  • 43. RIFIUTO CER 130802 RIFIUTI PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure ai 10mc, se non supera 10mc 1 volta all’anno Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario Registrazione entro 10 gg nel registro Registrazione nel registro c/s carico/scarico rifiuti dei rifiuti smaltiti entro 10 gg dallo scarico
  • 44. CER 2002 SCHEDA DEL RIFIUTO 160213 pericoloso Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 1602 ELETTRONICHE apparecchiature fuori uso, contenenti 160213 componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
  • 45. CER 160213 RIFIUTI PERICOLOSI RIFIUTO asporto a tre mesi oppure ai 10mc, se non supera 10mc 1 volta all’anno Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario Registrazione di carico entro 10 gg dalla produzione Registrazione nel registro c/s nel registro dei rifiuti smaltiti entro 10 gg carico/scarico rifiuti dallo scarico
  • 46. CER 2002 SCHEDA DEL RIFIUTO 170405 Non pericoloso Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E 17 DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 1704 METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE) 170405 ferro e acciaio
  • 47. Procedure semplificate di recupero Dm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002") Il rifiuto individuato dal codice 170405 può essere sottoposto alla seguente procedura semplificata di recupero: RECUPERO DI MATERIA (Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi") Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai 3.1 cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.
  • 48. RIFIUTO CER 17 04 05 RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure ai 20mc, se non supera 20mc 1 volta all’anno Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario Registrazione entro 10 gg dalla produzione nel registro Registrazione nel registro c/s carico/scarico rifiuti dei rifiuti smaltiti entro 10 gg dallo scarico
  • 49. CER 2002 SCHEDA DEL RIFIUTO 180106 pericoloso Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI 18 CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A 1801 DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI Sostanze chimiche pericolose o contenenti 180106 prodotti pericolosi
  • 50. REGISTRO CARICO-SCARICO Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/06: art. 190 p.to 6 si definisce che i registri vanno gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA - non vanno vidimati dall’ufficio del registro). NOVITA’ 2008 D.Lgs. 16/01/08 n. 4: introduce al p.to 6 l’obbligo della vidimazione presso le CCIAA territorialmente competenti •il p.to 6 bis (D.Lgs. N. 4/2008) prevede la possibilità per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi di utilizzare i registri IVA di acquisto e di vendita
  • 51. REGISTRO CARICO-SCARICO I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione Non esiste termine per i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica (alla chiusura della discarica devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione) Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la tenuta dei registri:  o presso la propria sede produttiva (P.to 3);  o presso le associazioni di categoria (fino a 2 t/anno per Rifiuti Pericolosi - 10 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi) (P.to 4) Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico registro degli oli usati.
  • 52. Registro di carico e scarico
  • 53. Registro di carico e scarico
  • 54. Registro di carico e scarico
  • 55. Registro di carico e scarico intermediario
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59. Registro di carico e scarico •i soggetti individuati nell’art. 190, comma 3, del T.U. ambientale (raccolta e trasporto, commercianti e intermediari, recupero e smaltimento, produttori di rifiuti pericolosi e non) hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico
  • 60. Registro di carico e scarico • le annotazioni sul registro devono essere fatte: a) per i produttori, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto
  • 61. Registro di carico e scarico a) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro una 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa b) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
  • 62. Registro di carico e scarico • i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari
  • 63. Registro di carico e scarico • i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate
  • 64. Registro di carico e scarico • i registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione
  • 65. Registro di carico e scarico • il registro dovrà avere fogli numerati e vidimati dalle CCIAA territorialmente competenti • Sulla prima pagina del registro si individuano: – i dati identificativi della ditta – l’attività svolta (produzione, …) – tipo di attività
  • 66. Registro di carico e scarico • annotare carico o scarico rifiuto • data annotazione • numero progressivo di riferimento • codice CER (catalogo europeo rifiuto) • stato fisico (1,2,3,4)
  • 67. Registro di carico e scarico • classi di pericolo • destinazione del rifiuto: – smaltimento “D…” – recupero “R…” • quantità del rifiuto • luogo di produzione
  • 68. Registro di carico e scarico • nel caso di scarico del rifiuto, si inseriscono tutte le caratteristiche del rifiuto come per il carico, ed inoltre: – il numero del formulario di identificazione – la data di emissione dello stesso – il numero, o i numeri, di riferimento dell’operazione di carico del rifiuto
  • 69. Registro di carico e scarico • le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta
  • 70. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE Con D.M. 1451998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato agli uffici delle Agenzie delle Entrate, o dalle CCIAA o dagli uffici regionali o provinciali competenti, e va annotato sul registro IVA-acquisti della ditta. La vidimazione è gratuita (Art. 193, co. 6 lett. b) Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il "Formulario di identificazione". Può essere emesso da uno di questi soggetti:  PRODUTTORE  DETENTORE  TRASPORTATORE
  • 71. INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO 4 formulario di COPIE identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 formulario di Produttoreidentificazione ROSSIserie e N. S/12 Trasportatore Registro 21 N. formulario di VERDI Produttoreidentificazione destinatario ROSSI serie e N. S/12 Trasportatore Registro 21 N. formulario di VERDI Produttore identificazione destinatario ROSSIserie e N.s/12 TrasportatoreRegistro 21 N. VERDI Produttore destinatario ROSSI Trasportatore VERDI destinatario
  • 72. formulario di Registro di carico scarico identificazione serie e N.s/12 scarico X N. Registro 21 Produttore carico ROSSI operazione N.21 Trasportatore VERDI formulario N. s/12 PRODUTTORE destinatario DETENTORE copia n.1 da registrare entro 10 gg lav dallo scarico formulario di formulario di Registro di carico scarico DESTINA- identificazione identificazione serie e N.s/12 serie e N.s/12 scarico TARIO N. Registro 73 N. Registro 73 Produttore Produttore carico X ROSSI ROSSI operazione N.73 Trasportatore VERDI Trasportatore VERDI formulario N. s/12 destinatario destinatario da registrare entro 2 gg lav. dalla presa di carico copia n.2 copia n.4
  • 73. da registrare entro 10 gg lav. dal trasporto formulario di Registro di carico scarico identificazione serie e N.s/12 scarico N. Registro 59 Produttore carico ROSSI operazione N.59 TRASPOR- Trasportatore VERDI formulario N. s/12 TATORE destinatario copia n.3
  • 74.
  • 75.
  • 76.
  • 77. DENUNCIA ANNUALE M.U.D. L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha scadenza annuale. Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non intervengano modifiche nel modello da compilare
  • 80. Trasporto dei rifiuti non pericolosi Il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi può essere effettuato: • In conto proprio dal produttore in qualsiasi quantità • Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 2 e 4)
  • 81. Trasporto dei rifiuti pericolosi Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi può essere effettuato: • In conto proprio dal produttore per quantità fino a 30 kg • Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 3 e 5)
  • 82. MUD – modello unico di dichiarazione • Il MUD, noto anche come 740 ecologico, va presentato entro il 30 aprile di ogni anno, alla camera di commercio (CCIAA) competente per territorio
  • 83. MUD – modello unico di dichiarazione • i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono stabiliti nel D.Lgs. 152/06 – dall’art. 189, commi 3 e 4, per quanto riguarda i rifiuti;
  • 84. MUD – modello unico di dichiarazione • comunicazione da effettuare con le modalità previste dalla legge n 70/94 e successive modificazioni  indicando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno precedente, con riferimento alle annotazioni nel registro di carico e scarico
  • 85. MUD – modello unico di dichiarazione Art. 188 p.to 3 • sono esonerati dalla presentazione del Mud – gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 € – imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi – imprese e produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti (rifiuti non pericolosi)
  • 86. MUD – modello unico di dichiarazione • Il MUD si può presentare sia su supporto cartaceo che su supporto informatico • Coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio e intermediazione, nonché gli autodemolitori, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico